Capitale iniziale
Per un istituto di credito nell’UE, al momento della richiesta di licenza è necessario dimostrare all’autorità di vigilanza di disporre di un certo ammontare di fondi propri (attualmente 5 milioni di euro). La fonte giuridica è l’articolo 9 della Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
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