Sanzioni della BCE (misure coercitive della BCE)
Ai sensi del diritto dell’UE, la BCE può sospendere le controparti se queste non adempiono ai loro obblighi nei confronti della BCE. Si tratta in particolare di violazioni delle regole di gara o delle regole per le transazioni bilaterali. Per esempio, una controparte non è in grado di fornire attività idonee sufficienti a garantire l’ammontare di liquidità assegnato o di rendere disponibile l’ammontare assegnato in un’operazione di assorbimento di liquidità; – violazioni degli obblighi relativi all’utilizzo delle attività idonee. Questo include il caso in cui una controparte utilizzi attività che non sono o non sono più idonee; – violazioni relative all’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale. Ad esempio, una controparte con un saldo a debito sul conto di regolamento a fine giornata non soddisfa le condizioni di accesso a questo strumento. – Cfr. in dettaglio BCE: La politica monetaria unica nella terza fase, pag. 11 e segg.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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