Divulgazione dei diritti di voto e notifica dei diritti di voto
In Germania, ai sensi del § 21 della WpHG, le persone fisiche e giuridiche devono – notificare all’Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) e – alla società quotata in borsa i propri diritti di voto se questi raggiungono, superano o scendono al di sotto di una delle soglie già del 3 (secondo la legge di attuazione della direttiva sulla trasparenza del 2007: ciò ha lo scopo di rendere più difficile l’insinuarsi di emittenti inosservati), 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 o 75 per cento. Da parte sua, l’azienda in questione è obbligata per legge, ai sensi del § 25 della WpHG, a rendere pubblico questo fatto senza indugio. – Dal marzo 2009, i diritti di voto di cui ai §§ 21, 22 WpHG e i diritti di voto ottenibili attraverso strumenti finanziari devono essere sommati. – A partire da maggio 2009, si applica un ulteriore requisito se le parti notificanti raggiungono o superano la soglia del dieci per cento. La parte notificante deve quindi comunicare all’emittente entro venti giorni di negoziazione cosa intende fare con la partecipazione e da dove provengono i fondi utilizzati. – Cfr. Agire di concerto, Informativa ad hoc, Creeping up, Controllo degli azionisti, Arm’s length, Regolamentazione del controllo degli azionisti, Azione nominativa, pubblicità, situazione correlata, legge sulla limitazione del rischio, banca dati dei diritti di voto, autorizzazione dei diritti di voto, criterio dei diritti di voto, direttiva sulla trasparenza, collegamento, chiusura, seconda divulgazione. – Cfr. Relazione annuale BaFin 2002, pag. 166 e seguenti, Relazione annuale BaFin 2004, pag. 198 e seguenti, Relazione annuale BaFin 2006, pag. 145 (nuove norme ai sensi della legge sull’attuazione della direttiva sulla trasparenza, [TUG]; banca dati dei diritti di voto BaFin con figura della maschera di ricerca e spiegazioni), pag. 178 e segg. (nuovo metodo di attribuzione dei diritti di voto), Relazione annuale BaFin 2009, pagg. 62 f. (anche la detenzione di determinati strumenti finanziari che danno diritto all’acquisizione di azioni con diritto di voto comporta l’obbligo di notifica), p. 194 (attribuzione dei diritti di voto dei figli minorenni) Relazione annuale BaFin 2010, pp. 186 s. (nuova situazione giuridica dovuta alla legge sulla protezione degli investitori e sul miglioramento delle funzioni), Relazione annuale 2012 del BaFin, pag. 192 (obblighi di notifica estesi dal febbraio 2012; fonti giuridiche; panoramica delle notifiche), Relazione annuale 2013 del BaFin, pag. 176 (panoramica delle notifiche sui diritti di voto dal 2009; ulteriori notifiche ai sensi del WpHG), nonché la rispettiva Relazione annuale del BaFin, capitolo „Vigilanza sulla negoziazione di titoli e sulle attività di investimento“, sezione „Diritti di voto“.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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