Dilazione di pagamento (forbearance)
In caso di circostanze eccezionali, la banca rinuncia ai pagamenti concordati in relazione a un prestito; il prestito deve comunque essere estinto per intero e alle condizioni originarie. – La banca concede un prestito a rischio di insolvenza a condizioni attenuate, riducendo così l’onere per il cliente. Un rinvio in questo senso è segnalato dal 2014. – Vedi rinvio degli interessi. – Cfr. Relazione annuale 2013 della BaFin, pag. 72.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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