Quota di mantenimento delle carte garantite da attività (quota di proprietà)
Dopo la crisi dei subprime dell’estate 2007, che si è trasformata in una crisi finanziaria mondiale nell’autunno del 2008, le autorità di vigilanza hanno imposto alle banche originatrici di detenere nei propri portafogli una certa percentuale delle carte di cartolarizzazione emesse. Questo per evitare che i cedenti effettuino un tranching incauto e trasferiscano i rischi da un pool di crediti. Infatti, tale disposizione indurrebbe il cedente a determinare la qualità creditizia della propria cartolarizzazione all’inizio, mediante una valutazione del credito, e a monitorarla costantemente anche dopo il collocamento, invece di imporre tali rischi all’acquirente degli strumenti di cartolarizzazione. – Naturalmente, con opportune norme di vigilanza, si dovrebbe anche stabilire con precisione quale tranche deve rimanere al cedente. Dovrebbe anche essere vietato che un istituto venda le proprie trattenute da un’emissione agli investitori a rischio. – Cfr. Absenzkapitalismus, High-speed Money, Moral Hazard, Subprime loans.- Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del gennaio 2009, pag. 69 e segg. (rating per le posizioni di cartolarizzazione), Relazione annuale 2008 della BaFin, pag. 55 (requisiti di mantenimento della vigilanza; obblighi di comunicazione), Relazione annuale 2010 della BaFin, pag. 124 e segg. (nel quadro della direttiva sull’adeguatezza patrimoniale, è obbligatorio un coefficiente di mantenimento).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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