Stretti legami
ai sensi dell’articolo 1, n. 26, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, per „stretti legami“ si intende una situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da: – (a) una partecipazione, vale a dire il possesso, diretto o tramite controllo, del 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; o – (b) un controllo, vale a dire il legame tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i casi di cui all’articolo I, paragrafo 2, della direttiva 83/349/CEE, o un legame simile tra due o più persone fisiche o giuridiche. (b) il controllo, ossia la relazione tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i casi di cui all’articolo I, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa; ogni impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese. Una situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche sono legate in modo duraturo a una stessa persona da un rapporto di controllo sarà considerata come uno stretto legame tra tali persone“. – Si veda alleanze, transfrontaliero, controllo degli azionisti, conglomerato finanziario, holding, controllo, gruppo, rapporto bancario di corrispondenza, divulgazione dei diritti di voto, criterio dei diritti di voto.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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